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· Giovanni Argiuolo · 12 min di lettura

Rischio climatico: quando il clima entra negli adeguati assetti

Quando il rischio climatico fisico incide sulla continuità dell'impresa e come valutarlo in modo proporzionato, dagli asset alle forniture.

Stazione meteorologica bianca e beige su un'asta in un parco, con anemometro a coppe e sensori, sotto un cielo azzurro: gli strumenti per misurare il rischio climatico

Gli eventi climatici possono incidere sulla continuità aziendale attraverso danni materiali, interruzioni operative, difficoltà nelle forniture e costi imprevisti. Questo approfondimento riguarda il rischio climatico fisico, quello che interessa attività, immobili, impianti, infrastrutture e forniture. Negli adeguati assetti assume rilievo quando può compromettere il funzionamento della specifica impresa.

Che cos’è il rischio climatico fisico

Il rischio climatico fisico riguarda le possibili conseguenze di fenomeni meteorologici e cambiamenti delle condizioni climatiche su persone, beni e attività economiche. Può dipendere da eventi acuti, come precipitazioni intense, alluvioni, grandine, vento forte, incendi boschivi o ondate di calore, oppure da cambiamenti graduali, come temperature medie più elevate, periodi di siccità più frequenti o minore disponibilità di acqua. Il cambiamento climatico modifica frequenza e intensità di diversi fenomeni, con effetti che variano secondo il pericolo e il territorio.

La prima Valutazione europea dei rischi climatici1 individua 36 rischi principali per l’Europa, con effetti potenziali su sicurezza energetica e alimentare, ecosistemi, infrastrutture, risorse idriche, stabilità finanziaria e salute.

Anche i dati nazionali mostrano condizioni diverse da territorio a territorio. Il rapporto SNPA Il clima in Italia nel 20242 registra il 2024 come anno più caldo della serie storica italiana, con precipitazioni superiori alla media al Nord e inferiori al Sud e sulle Isole.

Per un’impresa, la presenza di un pericolo in un territorio non equivale automaticamente a un rischio rilevante. Occorre considerare quali sedi fisiche, beni o attività siano esposti, quanto un fenomeno possa comprometterne il funzionamento e quali conseguenze ne deriverebbero. Una stessa precipitazione, ondata di calore o siccità può avere effetti diversi su imprese vicine, in funzione della vulnerabilità dei beni, delle dipendenze operative e delle alternative disponibili.

Gli effetti sulla continuità aziendale

Gli effetti possono riguardare direttamente gli asset: edifici, impianti, macchinari, infrastrutture, scorte e reti di servizio. Un danno materiale può comportare costi di ripristino, tempi di fermo e una minore capacità produttiva. La continuità può però essere compromessa anche senza danni diretti al patrimonio aziendale: un’interruzione della viabilità può impedire l’accesso al sito o ritardare le consegne; la difficoltà di un fornitore può rallentare la produzione anche quando lo stabilimento dell’impresa è rimasto operativo.

Per esempio, un periodo di siccità prolungato può ridurre l’acqua disponibile per il lavaggio o il raffreddamento nei processi produttivi, mentre temperature più elevate possono diminuire le prestazioni degli impianti o aumentarne il fabbisogno di raffreddamento.

Questi effetti si possono tradurre in conseguenze economiche e finanziarie: maggiori costi di produzione, vendite perse o rinviate, ritardi negli incassi e spese per forniture alternative. La loro entità dipende dalla durata dell’interruzione, dalla sostituibilità dei beni o dei fornitori e dalla possibilità di ripristinare rapidamente l’attività.

Secondo l’indicatore dell’Agenzia europea dell’ambiente sulle perdite economiche da eventi meteorologici e climatici estremi3, nell’Unione europea queste perdite sono stimate in 822 miliardi di euro tra il 1980 e il 2024, di cui oltre 208 miliardi nel periodo 2021-2024, a prezzi 2024. Sono dati aggregati relativi ai danni diretti a infrastrutture e beni fisici e non includono, per esempio, le perdite indirette dovute alla riduzione della produttività.

Per alcune imprese la dipendenza più critica può essere un unico stabilimento o un impianto essenziale; per altre, la disponibilità di una materia prima, un collegamento logistico o un fornitore difficilmente sostituibile. In prima battuta è utile comprendere come un’interruzione possa propagarsi alle altre attività dell’impresa e quali dipendenze siano più critiche, senza tradurre automaticamente ogni effetto in una previsione finanziaria o in un indicatore.

Conta anche l’orizzonte temporale. Il Codice della crisi richiede di verificare le prospettive di continuità aziendale per almeno i dodici mesi successivi; immobili, impianti e investimenti possono invece avere una vita utile molto più lunga. Se è in programma un investimento, le condizioni climatiche del sito possono incidere su costi e operatività ben oltre il periodo considerato nelle verifiche finanziarie di breve termine.

Adeguati assetti e rischio climatico nel quadro normativo

L’articolo 2086, secondo comma, del Codice civile4 stabilisce che l’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale.

L’articolo 3 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza5 disciplina le misure che l’imprenditore individuale deve adottare per rilevare tempestivamente la crisi e gli assetti di cui deve dotarsi l’imprenditore collettivo. Misure e assetti devono consentire, tra l’altro, di rilevare eventuali squilibri patrimoniali o economico-finanziari e di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale per almeno i dodici mesi successivi. Il quadro completo è nella pagina sugli adeguati assetti.

Queste disposizioni non prescrivono una valutazione climatica standard né un rapporto sul rischio climatico per ogni impresa. Il tema entra negli adeguati assetti quando le caratteristiche dell’attività rendono il rischio fisico un fattore concreto e rilevante per operatività, patrimonio, risorse, forniture o continuità aziendale. Le informazioni tecniche aiutano a individuare le attività che potrebbero interrompersi e le conseguenze da considerare nelle decisioni aziendali.

Quando il rischio climatico è rilevante per l’impresa

Tra gli elementi da considerare rientrano:

  • Attività e processi: fasi che dipendono dalla disponibilità di risorse naturali o dalla continuità di funzionamento di impianti e infrastrutture.
  • Siti e asset: ubicazione degli immobili e degli impianti, beni essenziali per la produzione e loro condizioni di conservazione o funzionamento.
  • Dipendenze esterne: fornitori, servizi, risorse e collegamenti logistici difficilmente sostituibili, anche al di fuori del territorio in cui opera l’impresa.
  • Eventi già verificatisi e misure esistenti: interruzioni e danni pregressi, costi di ripristino, manutenzioni e misure preventive adottate, con attenzione ai problemi rimasti irrisolti.
  • Decisioni in programma: nuovi investimenti, modifiche degli impianti, ampliamenti o cambiamenti dell’attività, quando le condizioni climatiche possono incidere sulla scelta o sull’utilizzo nel tempo.

Il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici6 e i dati SNPA offrono riferimenti sul contesto nazionale. Per descrivere il rischio dell’impresa, le informazioni territoriali sui fenomeni osservati e sulle proiezioni climatiche vanno confrontate con l’ubicazione e le caratteristiche dei beni esposti, le dipendenze operative e le misure già adottate. Le proiezioni descrivono possibili evoluzioni del clima in determinati scenari e periodi: non prevedono la data del prossimo evento. Vanno quindi considerate in relazione al territorio, al fenomeno e alla durata della decisione da valutare.

Il contributo tecnico alla valutazione del rischio climatico

Il supporto tecnico ambientale e climatico può comprendere una valutazione preliminare dei rischi per gli asset e le forniture rilevanti, la lettura delle vulnerabilità operative e patrimoniali e l’esame delle condizioni climatiche pertinenti a investimenti già programmati.

La valutazione distingue pericolo, esposizione e vulnerabilità7:

  • Pericolo: il fenomeno climatico che può causare danni, considerato anche per intensità, frequenza e durata.
  • Esposizione: la presenza di persone, beni o attività in luoghi che possono essere interessati dal fenomeno.
  • Vulnerabilità: la propensione degli elementi esposti a subire danni, legata alla loro sensibilità e alla capacità di farvi fronte e adattarsi.

L’esame considera le misure già adottate e le alternative operative, per individuare azioni di prevenzione, riduzione del rischio o adattamento.

In un’attività produttiva, per esempio, un macchinario essenziale può perdere prestazione durante periodi di temperature elevate. Il pericolo è il caldo intenso; l’esposizione riguarda la presenza del macchinario in un reparto soggetto a quelle temperature. La vulnerabilità del macchinario dipende anche dai limiti di temperatura di esercizio e dall’efficacia del raffreddamento. Il suo ruolo nel processo, le alternative disponibili e i tempi di ripristino determinano poi le conseguenze di un rallentamento o fermo sulla produzione. La manutenzione dei sistemi di raffreddamento o una diversa programmazione delle lavorazioni possono essere misure da valutare in relazione alla causa del problema e alle condizioni operative.

Una valutazione proporzionata alle caratteristiche dell’impresa

Un approfondimento proporzionato è commisurato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, alla funzione dei beni esposti, alle dipendenze operative, alle possibili conseguenze di un’interruzione e alla decisione da assumere. La dimensione aziendale, da sola, non ne stabilisce l’estensione: una piccola impresa può dipendere da un unico sito o impianto essenziale; una realtà più articolata può avere esposizioni diverse tra sedi, processi e fornitori.

Se un solo sito o processo è decisivo per la continuità aziendale, l’attenzione può concentrarsi su di esso; se l’attività dipende da più asset o forniture difficilmente sostituibili, la verifica può estendersi a quei punti. Anche la profondità dipende dalla decisione: individuare una criticità per programmare una manutenzione non richiede necessariamente lo stesso livello di dettaglio richiesto per scegliere dove realizzare un nuovo stabilimento.

Un approfondimento più specialistico può rendersi necessario in casi circoscritti: per esempio, una grandinata ha danneggiato la copertura di un immobile, ma le condizioni residue del bene non sono state verificate. La valutazione climatica può individuare l’esposizione e le possibili ricadute sull’attività; stabilire se la copertura conservi le prestazioni necessarie richiede una verifica tecnica mirata. Lo stesso vale per un investimento la cui decisione dipenda da condizioni costruttive o prestazionali che l’inquadramento preliminare non può accertare. Il coinvolgimento di altre professionalità dipende dunque dalla specifica questione rimasta da chiarire, non è un passaggio automatico di ogni valutazione.

Per ciascun pericolo si individuano gli elementi esposti e si valuta quanto siano sensibili agli effetti del fenomeno. Si considerano le possibili conseguenze sull’attività nell’orizzonte temporale rilevante, tenendo conto delle misure già adottate e delle alternative disponibili. Il rischio che permane orienta la valutazione di eventuali ulteriori azioni. Questo percorso può essere adattato alla verifica di diverse tipologie di asset e delle dipendenze operative dell’impresa.

DERRIS e l’adattamento climatico delle PMI

Un caso italiano pertinente è DERRIS, progetto realizzato a Torino tra il 2015 e il 2018 per rafforzare la capacità delle PMI di affrontare i rischi climatici. Le alluvioni ebbero un ruolo centrale, insieme a precipitazioni intense, temperature estreme, vento, grandine, fulmini, scarsità idrica e frane. La scheda di Climate-ADAPT dell’Agenzia europea dell’ambiente8 descrive la collaborazione tra amministrazione locale, Unipol e imprese.

Nella fase pilota furono coinvolte 32 imprese. Esperti del gruppo di prevenzione delle perdite di Unipol svolsero sopralluoghi nelle aziende per valutare le vulnerabilità e individuare possibili misure. Ventotto imprese completarono piani di adattamento, che comprendevano complessivamente 565 azioni.

Tra gli interventi descritti figurano barriere contro l’acqua, controlli periodici delle grondaie, verifiche delle prestazioni dei macchinari durante le alte temperature e procedure per la gestione delle emergenze. Alcune imprese hanno previsto piani di ripristino, personale incaricato di seguire gli avvisi di emergenza o risorse di bilancio per gli interventi successivi a un evento. Dopo la fase pilota, il progetto fu esteso ad altre città e 128 imprese utilizzarono lo strumento CRAM per valutare il rischio climatico e predisporre piani di adattamento.

DERRIS mostra come la lettura delle vulnerabilità possa tradursi in misure organizzative, operative o infrastrutturali riferite alla singola impresa. Il progetto e CRAM sono un’esperienza concreta, non l’unica modalità per valutare il rischio climatico.

Il valore di una valutazione prospettica

Una valutazione climatica è utile quando offre elementi per scegliere dove investire, quali beni proteggere, come mantenere attivo un processo o quali dipendenze ridurre. Una scelta relativa a un immobile, a un impianto o a una fornitura può condizionare costi e operatività per anni; considerare il contesto climatico mentre la decisione è ancora aperta può evitare successivi costi di adeguamento degli impianti, trasferimento dell’attività o sostituzione delle forniture.

Le informazioni climatiche possono entrare nella programmazione degli investimenti, nella manutenzione degli asset e nell’organizzazione della continuità operativa. La valutazione preliminare aiuta a individuare le alternative da confrontare, ma non quantifica da sola il rendimento economico delle misure né garantisce l’assenza di interruzioni. Anche DERRIS documenta misure pianificate e adottate, senza quantificare i costi evitati o il ritorno finanziario degli interventi.

Rischio climatico e merito creditizio

La valutazione del rischio climatico può avere rilievo anche nei rapporti con le banche. Le linee guida EBA sulla gestione dei rischi ESG9 sono rivolte alle banche e si applicano dall’11 gennaio 2026; per gli istituti piccoli e non complessi si applicano al più tardi dall’11 gennaio 2027.

In una risposta a un quesito sull’esposizione ESG del debitore10, l’EBA chiarisce che gli intermediari devono considerare come i fattori ESG possano incidere sulle prestazioni finanziarie dell’impresa e le misure adottate per contenerne gli effetti negativi. Si tratta della valutazione del merito creditizio: queste disposizioni non impongono un rapporto climatico a ogni impresa né garantiscono condizioni di credito più favorevoli.

Per l’impresa, le informazioni sui siti esposti, sulle dipendenze operative e sulle misure adottate possono quindi contribuire a spiegare alla banca come un evento climatico potrebbe incidere sulla produzione e sulla capacità di rimborso. Il loro valore dipende dalla corrispondenza con le condizioni effettive dell’attività e con gli interventi già attuati o programmati.

Per una sintesi delle aree ambientali e climatiche che possono essere considerate negli adeguati assetti, è possibile consultare la FAQ «Ambientale e climatico».

Fonti e note (10)

Fonti e note

  1. Agenzia europea dell’ambiente, European Climate Risk Assessment, prima valutazione europea dei rischi climatici. ↩

  2. SNPA e ISPRA, Come in Europa, anche in Italia nuovo record di caldo: +1,33 °C, luglio 2025, sul rapporto SNPA «Il clima in Italia nel 2024». ↩

  3. Agenzia europea dell’ambiente, Economic losses from weather- and climate-related extremes in Europe, indicatore con i dati 1980-2024 a prezzi 2024. ↩

  4. Codice civile, art. 2086, gestione dell’impresa e adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili. ↩

  5. D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), art. 3, adeguatezza delle misure e degli assetti ai fini della rilevazione tempestiva della crisi. ↩

  6. Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC). ↩

  7. IPCC, Sesto rapporto di valutazione, Gruppo di lavoro II, Annex II: Glossary, definizioni di pericolo (hazard), esposizione (exposure) e vulnerabilità (vulnerability). ↩

  8. Agenzia europea dell’ambiente, Climate-ADAPT, Insurance company supporting adaptation action in small and medium size enterprises in Turin, Italy, caso studio DERRIS. ↩

  9. Autorità bancaria europea, Linee guida sulla gestione dei rischi ESG (Final Guidelines on the management of ESG risks). ↩

  10. Autorità bancaria europea, Q&A 2022_6606, sull’esposizione del debitore ai fattori ESG nelle linee guida sulla concessione e il monitoraggio dei prestiti (EBA/GL/2020/06). ↩

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