Il quadro normativo, in breve
Le norme sembrano un labirinto. Qui trovi il filo conduttore.

Cosa dice la legge
L'art. 2086, comma 2 del Codice Civile impone all'imprenditore collettivo di dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. La norma è stata introdotta dal D.Lgs. 14/2019, il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), in vigore dal 15 luglio 2022.
Il principio chiave è la proporzionalità: non esiste un formato unico valido per tutte le aziende. L'obbligo riguarda società di capitali, società di persone e cooperative, e in forma attenuata anche l'imprenditore individuale. La responsabilità ricade sugli amministratori; il collegio sindacale o il revisore, dove presenti, vigilano sull'adeguatezza degli assetti.
Cosa significhi "adeguato" in pratica non lo dice la norma stessa: il riferimento di prassi professionale più autorevole è il documento di ricerca CNDCEC-FNC del 7 luglio 2023, che traduce l'obbligo nei tre pilastri qui sotto.
Il testo della norma
«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.»
Art. 2086, comma 2, Codice Civile
I tre pilastri
I tre pilastri sono interdipendenti: ciascuno rende possibile gli altri due
e la debolezza di uno si riflette sugli altri due.
Assetto organizzativo
Organigramma, deleghe, responsabilità e flussi informativi. Per il CNDCEC è «il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità»: in pratica, chi decide cosa, e come le decisioni arrivano a chi deve eseguirle.
Assetto amministrativo
Pianificazione, budget, controllo di gestione, verbali delle decisioni prese. Il CNDCEC lo descrive come «l'insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa societaria attendibile»: la parte che tiene traccia di come e perché si è deciso qualcosa.
Assetto contabile
Contabilità aggiornata, dati prospettici, flussi di cassa previsionali: la base numerica su cui si fondano gli altri due pilastri. Senza dati affidabili e tempestivi, né l'organizzazione né la pianificazione hanno di che nutrirsi.
L'indicatore di crisi
L'art. 3 del CCII individua nel DSCR a 6 mesi (Debt Service Coverage Ratio) l'indicatore principale per la rilevazione tempestiva della crisi: il rapporto tra i flussi di cassa disponibili nei prossimi 6 mesi e il debito da rimborsare nello stesso periodo. È il dato che un assetto contabile adeguato deve poter produrre con continuità, non solo una volta l'anno in sede di bilancio.
Quando il DSCR non è calcolabile o non è significativo, per esempio nelle imprese di costituzione più recente, la prassi elaborata dal CNDCEC prevede indici sussidiari: patrimonio netto negativo e un insieme di indici settoriali di sostenibilità del debito. Per questo si parla più correttamente di un sistema di indicatori, non di un unico numero.
Segnali d'allarme (art. 3, comma 4, CCII)
- Debiti retributivi scaduti da oltre 30 giorni, per un importo superiore alla metà delle retribuzioni mensili complessive
- Debiti verso fornitori scaduti da oltre 90 giorni
- Esposizioni verso banche e intermediari finanziari scadute da oltre 60 giorni
- Esposizioni debitorie verso creditori pubblici qualificati oltre le soglie previste dalla legge
Cosa succede se mancano
Non esistono sanzioni amministrative dirette per la mancata istituzione degli assetti. Le conseguenze, quando la crisi si manifesta, sono civilistiche e penali, e ricadono sugli amministratori.
Responsabilità verso la società
Art. 2392 c.c. · Gli amministratori rispondono in solido dei danni causati dall'inosservanza dei doveri di legge e statuto, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Rispondono anche se, pur non avendo causato direttamente il danno, erano al corrente di fatti pregiudizievoli e non hanno fatto quanto potevano per impedirli o contenerne le conseguenze.
Responsabilità verso i creditori sociali
Art. 2394 c.c. · Quando il patrimonio sociale non basta più a soddisfare i creditori, questi possono agire direttamente contro gli amministratori per l'inosservanza degli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio. La società non può disinnescare l'azione: una sua eventuale rinuncia non impedisce ai creditori di procedere.
Responsabilità personale dell'amministratore (Srl)
Art. 2476 c.c. · Nelle Srl la responsabilità degli amministratori verso società e creditori segue lo stesso schema visto sopra per le società di capitali. In pratica, il patrimonio personale dell'amministratore diventa aggredibile dai creditori per i danni derivanti dalla cattiva gestione.
Bancarotta semplice
Art. 323 CCII · Se l'impresa arriva alla liquidazione giudiziale, chi ha aggravato il dissesto con condotte imprudenti (spese personali sproporzionate, operazioni manifestamente imprudenti, omessa richiesta di liquidazione) rischia la reclusione da 6 mesi a 2 anni. Stessa pena per chi non ha tenuto le scritture contabili prescritte, o le ha tenute in modo irregolare, nei tre anni precedenti.
Fonti
Codice della Crisi e prassi professionale
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