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· Sebastiano Rametta · 12 min di lettura

Crisi d'impresa e sovraindebitamento: come prevenire e risolvere il debito e salvare l'azienda

Crisi d'impresa e sovraindebitamento: dagli adeguati assetti all'allerta precoce, fino alle procedure e alla seconda opportunità, nell'ordine giusto.

Corde verdi e viola che convergono in un unico nodo su fondo grigio: il nodo da sciogliere nella crisi d'impresa e sovraindebitamento

Arriva un momento in cui l’ammontare del debito è superiore alla capacità dell’impresa di farvi fronte e, quel momento, non arriva mai all’improvviso: una rata rimandata, un fornitore pagato a novanta giorni invece che a sessanta, un avviso dell’Agenzia delle Entrate lasciato troppo a lungo in un cassetto, il fido bancario usato fino all’ultimo euro. Fin quando, un giorno, l’imprenditore si accorge che ogni scadenza comporta una scelta tra chi pagare e chi far aspettare. È il terreno della crisi d’impresa e sovraindebitamento, di cui parla questo articolo.

È in quel momento che la maggior parte degli imprenditori, dei professionisti e delle famiglie cerca una soluzione: «come uscire dai debiti», «come cancellare i debiti», «che cos’è la legge salva suicidi», «come evitare il pignoramento della casa». Sono domande che generano paura e che spesso vengono poste tardi, quando le alternative non si sono certo esaurite, ma si sono ridotte.

I numeri confermano che il tema della crisi riguarda soprattutto le imprese piccole. Secondo l’Istat, il 94,9% delle imprese italiane è una microimpresa con meno di dieci addetti, e le piccole e medie imprese sono un ulteriore 5%1. La Banca d’Italia stima che nel 2026 circa il 35% dei debiti finanziari delle imprese farà capo a imprese vulnerabili, e che in uno scenario avverso questa quota salirebbe verso il 40%, con effetti più pesanti sulle piccole e medie imprese2. Il debito, in altre parole, è un segnale di debolezza caratteristico delle imprese più fragili.

Intanto la crisi non si ferma. Secondo l’Osservatorio crisi d’impresa di Unioncamere e InfoCamere, le domande di liquidazione giudiziale (l’ex fallimento) sono state 9.869 nel 2025, il 7,2% in più dell’anno precedente, e 5.230 nel solo primo semestre del 20263. Ma cresce anche la consapevolezza: le istanze di composizione negoziata, lo strumento pensato per intervenire «in tempo», sono passate da quasi 600 nel 2023 a 1.776 nel 2025.

In questo articolo cercherò di spiegare di cosa mi occupo seguendo l’ordine in cui le cose dovrebbero accadere: prima gli adeguati assetti, cioè gli strumenti che permettono all’impresa di vedere la crisi arrivare; poi l’allerta precoce e i segnali d’allarme; solo alla fine le soluzioni per quando le alternative si sono ridotte, cioè le procedure di crisi d’impresa e di sovraindebitamento e la possibilità di una seconda opportunità.

Adeguati assetti: i riferimenti normativi

Il riferimento costante dell’imprenditore è composto da due norme: l’art. 2086, comma 2, del Codice civile4 e l’art. 3 del d.lgs. n. 14/2019, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII)5. Il testo e il significato degli adeguati assetti sono spiegati nella pagina dedicata; qui ne richiamo i punti che servono al ragionamento.

L’art. 2086 impone all’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche per rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità aziendale. Aggiunge un secondo dovere spesso trascurato: attivarsi senza indugio per adottare e attuare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per superare la crisi. Gli adeguati assetti, quindi, servono a prevenire il problema, vederlo arrivare, risolverlo in tempo.

L’art. 3 CCII dice a cosa devono servire in concreto misure e assetti:

  • rilevare eventuali squilibri patrimoniali o economico-finanziari, rapportati alle caratteristiche dell’impresa e dell’attività svolta;
  • verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi, e cogliere i segnali d’allarme indicati dalla legge;
  • ricavare le informazioni necessarie per la lista di controllo e il test pratico sulla ragionevole perseguibilità del risanamento, gli strumenti di autodiagnosi della composizione negoziata.

Che cosa significa per l’impresa

Avere un assetto adeguato vuol dire utilizzare strumenti proporzionati alla dimensione dell’impresa, senza bisogno di software costosi o di uffici dedicati, e utilizzarli davvero: sapere cosa fare e sapere quando farlo. Un sistema descritto in un documento e mai consultato equivale, nei fatti, a un sistema che non esiste.

  • Sul piano organizzativo, sapere chi decide cosa, chi controlla i pagamenti e chi deve dare l’allarme quando qualcosa non torna.
  • Sul piano amministrativo, avere un budget e soprattutto un piano di tesoreria a dodici mesi, uno scadenziario dei debiti verso fornitori, banche, Fisco ed enti previdenziali, e un controllo regolare dei crediti scaduti.
  • Sul piano contabile, una contabilità aggiornata, che permetta di produrre situazioni infrannuali affidabili e non solo il bilancio di fine anno.

Fin quando gli adeguati assetti saranno considerati solo come un adempimento formale, non si avrà contezza della loro importanza sul piano pratico. La loro mancanza è uno dei profili più ricorrenti nelle azioni di responsabilità contro gli amministratori, e la loro presenza è la condizione per accedere con credibilità agli strumenti di risanamento: senza dati affidabili non si costruisce un piano che banche, Fisco e tribunale possano prendere sul serio ma, ancor più grave, non si costruisce il futuro dell’impresa.

Il mio contributo, come esperto in adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, insieme ai professionisti che compongono la rete di adeguatiassetti.pro, è aiutare l’imprenditore a costruire questi strumenti su misura e, soprattutto, a usarli. Il valore aggiunto di un avvocato che conosce la crisi è sapere fin dall’inizio quali informazioni serviranno se le cose dovessero andare male, e organizzarle quando le cose vanno ancora bene.

L’allerta precoce: riconoscere il problema

Il Codice della crisi, e ancor prima la c.d. Direttiva Insolvency6, ha cambiato il punto di osservazione. Per la legge la crisi non è il momento in cui non si riesce più a pagare: è lo stato che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta quando i flussi di cassa previsti non bastano a far fronte alle obbligazioni dei successivi dodici mesi7. È una definizione che guarda avanti. Senza un piano di tesoreria, i flussi dei prossimi dodici mesi semplicemente non si vedono: come costruirne uno semplice è spiegato in quanta liquidità avrai tra 60 giorni.

L’art. 3, comma 4, CCII indica alcuni segnali precisi che misure e assetti devono essere in grado di cogliere. Ogni imprenditore dovrebbe conoscerli a memoria:

  • Stipendi: debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni, per oltre metà del monte stipendi mensile.
  • Banche: esposizioni scadute o sconfinamenti da oltre 60 giorni, pari ad almeno il 5% del totale delle esposizioni.
  • Fornitori: debiti scaduti da almeno 90 giorni, di importo superiore ai debiti non ancora scaduti.
  • Creditori pubblici: debiti verso INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate o Agenzia delle Entrate-Riscossione oltre le soglie che fanno scattare la loro segnalazione.

A questi segnali la legge collega un sistema di allerta esterna. L’organo di controllo, dove c’è, deve segnalare per iscritto all’organo amministrativo la presenza dei presupposti per la composizione negoziata. I creditori pubblici qualificati devono avvisare l’imprenditore quando i debiti scaduti superano determinate soglie: per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ad esempio, 100.000 euro per l’imprenditore individuale, 200.000 per le società di persone e 500.000 per le società di capitali, con ritardi oltre 90 giorni8. Quando arriva una di queste PEC, però, il segnale è acceso da tempo. L’obiettivo degli assetti è accorgersene prima, da soli.

Accanto ai segnali formali ci sono quelli che vedo più spesso nella pratica: il ricorso sistematico al fido per pagare le spese correnti, i fornitori usati come banca, i debiti fiscali rateizzati e poi non pagati, gli acconti dei clienti che finanziano i costi delle commesse precedenti, i prelevamenti dei soci dalle casse della società.

La composizione negoziata: lo strumento della prevenzione

Quando un segnale si accende, il primo strumento da valutare è la composizione negoziata della crisi9. È un percorso volontario e riservato: l’imprenditore resta alla guida dell’azienda e, tramite la piattaforma delle Camere di commercio, ottiene la nomina di un esperto indipendente che lo aiuta a trattare con banche, fornitori e Fisco. Se serve, si possono chiedere misure protettive contro le azioni dei creditori. Più che una procedura concorsuale, è un vero e proprio tavolo di trattativa assistito da un esperto.

Funziona, però, solo se attivata per tempo. Lo strumento è più efficace quando è tempestivo: chi non ha un assetto adeguato a rivelare la crisi rischia di arrivare al tavolo troppo tardi, quando le possibilità di risanamento dell’impresa si sono ridotte notevolmente.

Quando le alternative si riducono: crisi d’impresa e sovraindebitamento

Quando la crisi è già conclamata, o l’insolvenza si è manifestata, il campo delle soluzioni si restringe, ma non si chiude. Il Codice della crisi offre strumenti diversi a seconda della dimensione dell’impresa e della situazione concreta.

Per le imprese più strutturate, che superano le soglie dell’impresa minore, gli strumenti principali sono gli accordi di ristrutturazione dei debiti10, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione11 e il concordato preventivo12, in continuità o liquidatorio. La liquidazione giudiziale (ex fallimento) resta l’extrema ratio del sistema. La soppressione dei termini «fallimento» e «fallito» operata con il CCII mira proprio a eliminare il disvalore tipicamente associato a tali termini e indica la perdita di centralità dell’istituto rispetto alle soluzioni concordatarie.

Per le imprese minori e per chi non può accedere alla liquidazione giudiziale è prevista la disciplina del sovraindebitamento7. Riguarda l’imprenditore che rispetta congiuntamente tre soglie (attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro e ricavi annui non superiori a 200.000 euro nei tre esercizi precedenti, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro), l’imprenditore agricolo, le start-up innovative, i professionisti e i consumatori. Ma riguarda anche tutti i soggetti non assoggettabili a liquidazione giudiziale o ad altre procedure di tipo liquidatorio, tra i quali una figura molto diffusa: il socio illimitatamente responsabile di una società di persone, o l’ex imprenditore, che si ritrova personalmente addosso i debiti dell’impresa anche anni dopo averla chiusa.

Gli strumenti dedicati agli imprenditori sono il concordato minore13, che permette di proporre ai creditori un accordo, e la liquidazione controllata14, che, come in un «piccolo fallimento», permette di liquidare il patrimonio dell’impresa minore o dell’imprenditore minore. Il percorso passa sempre dall’Organismo di composizione della crisi (OCC) e dal tribunale competente.

Un principio dovrebbe guidare il lavoro dei professionisti in queste fasi delicate: la procedura è uno strumento, e va scelto in base allo scopo per cui il legislatore l’ha costruita. Prima di avviare qualsiasi procedura occorre sempre chiedersi quali sono le probabilità di raggiungere il risultato che il cliente mira a ottenere, a un costo sostenibile, oppure se esiste una strada più semplice. A volte la risposta è che non serve alcuna procedura, e comprenderlo e dirlo con chiarezza fa parte del lavoro.

La seconda opportunità: il fresh restart

L’ultimo tassello, che viene solo dopo tutti gli altri, è il fresh restart. La Direttiva Insolvency chiede agli Stati di permettere all’imprenditore onesto e sfortunato di liberarsi dei debiti e ricominciare. Nel nostro ordinamento questo principio si traduce nell’esdebitazione: la possibilità per il debitore di liberarsi dai debiti residui. Esiste anche un’esdebitazione per il debitore meritevole che non abbia più nulla da offrire ai creditori, concessa una sola volta: l’esdebitazione del debitore incapiente15.

La possibilità di liberarsi dai debiti, però, non va utilizzata al contrario: il fresh restart non è mai una scorciatoia per chi non vuole pagare. È la risposta dell’ordinamento a chi ha fatto impresa, ha incontrato difficoltà non dovute a colpa grave o malafede, e merita di tornare a produrre invece di restare schiacciato da un debito che non potrà mai saldare.

Il metodo: due strade che si incrociano

Il nostro lavoro ha due facce, e credo che la forza stia proprio nella capacità di tenerle insieme. Chi conosce la crisi da vicino sa che cosa serve per prevenirla. Chi ha costruito assetti adeguati sa quali informazioni rendono possibile una soluzione quando la crisi arriva.

Con la rete di esperti di adeguatiassetti.pro sarai affiancato in ogni aspetto di un percorso concreto che prevede:

  1. Check-up degli assetti esistenti: sapere che cosa c’è già, che cosa manca e, soprattutto, che cosa viene usato davvero.
  2. Strumenti proporzionati: costruire con l’impresa un sistema idoneo a rivelare i segnali d’allarme dell’art. 3 CCII.
  3. Ruoli e procedure: definire chi controlla cosa e chi deve dare l’allarme, perché un segnale che nessuno ha il compito di leggere è come un segnale spento.
  4. Verifica periodica: controllare insieme all’imprenditore, soprattutto quando l’azienda cambia dimensione, mercato o modello di business.

Quando la crisi è già in corso, intervengo io come avvocato e, quando serve, come Chief Restructuring Officer, cioè la figura che guida temporaneamente il risanamento dall’interno dell’azienda. Il percorso è il seguente:

  1. fotografia della situazione e raccolta documentale;
  2. analisi del debito e del comportamento dell’imprenditore;
  3. scelta di uno strumento, o di nessuno strumento;
  4. piano e negoziazione;
  5. esecuzione e monitoraggio.

So cosa significa gestire persone, scadenze e imprevisti, e so che una soluzione o un piano scritti bene ma impossibili da eseguire non servono a nessuno.

Solo attraverso la rete si può essere davvero «adeguati»

Gli adeguati assetti non sono materia di un solo professionista. Riguardano i numeri, l’organizzazione, il controllo di gestione, i rapporti con le banche, il lavoro, a volte il passaggio generazionale. Per questo credo molto nel lavoro in rete e nel progetto di cui faccio parte: ognuno deve saper portare la propria competenza verticale. Solo attraverso l’unione di queste competenze specifiche si può costruire un presidio completo per l’impresa.

La mia verticalità è la crisi d’impresa: con me puoi prevenirla e risolverla. Se vuoi capire a che punto sono i tuoi assetti, fai il test gratuito; gli altri professionisti della rete e le loro specialità li trovi nella sezione Professionisti.

Fonti e note (15)

Fonti e note

  1. Istat, Annuario statistico italiano 2025, capitolo 14 «Imprese»: dati riferiti al 2023, microimprese fino a 9 addetti 94,9% e piccole e medie imprese (10-249 addetti) 5,0% del totale. ↩

  2. Banca d’Italia, Rapporto sulla stabilità finanziaria, n. 1, aprile 2026, figura 1.18: nello scenario di base la quota di debiti finanziari detenuta da imprese vulnerabili sarebbe circa il 35% nel 2026, nello scenario avverso intorno al 40%. ↩

  3. Unioncamere e InfoCamere, Osservatorio crisi d’impresa, quinta edizione, con dati sul triennio 2023-2025 e sul primo semestre 2026 (documento in PDF scaricabile dalla pagina). ↩

  4. Codice civile, art. 2086, gestione dell’impresa. ↩

  5. D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 3, adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa. I segnali sono al comma 4. ↩

  6. Direttiva (UE) 2019/1023 sui quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni (testo su EUR-Lex). ↩

  7. D.Lgs. n. 14/2019, art. 2, definizioni: crisi, sovraindebitamento (lett. c) e impresa minore (lett. d). ↩ ↩2

  8. D.Lgs. n. 14/2019, art. 25-novies, segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione). ↩

  9. D.Lgs. n. 14/2019, art. 12 e seguenti; la richiesta si presenta sulla piattaforma delle Camere di commercio. ↩

  10. D.Lgs. n. 14/2019, art. 57, accordi di ristrutturazione dei debiti. ↩

  11. D.Lgs. n. 14/2019, art. 64-bis, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. ↩

  12. D.Lgs. n. 14/2019, art. 84 e seguenti, concordato preventivo. ↩

  13. D.Lgs. n. 14/2019, art. 74 e seguenti, concordato minore. ↩

  14. D.Lgs. n. 14/2019, art. 268 e seguenti, liquidazione controllata del sovraindebitato. ↩

  15. D.Lgs. n. 14/2019, art. 283, esdebitazione del sovraindebitato incapiente, accessibile «solo per una volta». ↩

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